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Caduti nella rete! (d’impresa)… e adesso?

di Angela | 23.01.10
La bella serata di novembre scorso e le interessanti testimonianze di Marco Bettini, Barbara Pizzini, ed Eugenio Ferrari, nonché la notizia della nascita di altre reti di imprese sul nostro territorio (Di.Co service e 01 Wiring per citare due esempi sul territorio bolognese) ci hanno fornito diversi stimoli per riflettere sulle reti di imprese. Soprattutto, pensando all’applicazione nel vivo dell’operatività aziendale ci hanno provocato degli interrogativi sulle implicazioni, sui vincoli, sulle opportunità ed i punti di attenzione di questo modello.

La Legge Sviluppo dello scorso aprile ha introdotto nel nostro ordinamento la fattispecie del “contratto di rete”, uno strumento certamente innovativo che agevola - in teoria - la creazione di aggregazioni tra piccole e medie aziende con il medesimo oggetto sociale, le quali, anche integrando le filiere di fornitura, potranno costituire nuove forme di collaborazione con la finalità di accrescere la propria capacità di innovazione ed aggredire il mercato (in particolare quello estero) facendo fronte comune ed individuando un programma con diritti ed obbligazioni da realizzarsi anche a mezzo di risorse conferite in un fondo comune. Tale decreto sembra inoltre consentire alle reti di imprese l’accesso a finanziamenti pubblici, credito privilegiato, o altre forme di finanziamento agevolato.

Se da un lato il contratto di rete costituisce certamente una grandissima opportunità per le aziende che da sole non avrebbero la forza economica e di know-how per innovare o aggredire i mercati più difficili, dall’altro lascia aperti numerosi interrogativi, primo tra tutti come declinarlo, applicarlo utilizzarlo e quindi se, al lato pratico, è effettivamente adeguato allo scopo che si prefigge.

Senza la pretesa di essere esaustivi in questa sede ed escludendo le variabili del mercato, si possono infatti individuare diversi fattori critici di successo interni ed esterni:

Il primo limite è dato dalla norma stessa, che non consente l’aggregazione orizzontale: se le imprese costituiscono reti per coordinare attività proprie o fare insieme ciò che non possono fare da sole, perché il decreto prevede solo aggregazione tra aziende con il medesimo oggetto sociale? Si è chiesto il legislatore se è questo che richiede il mercato o si tratta dell’ennesimo provvedimento non realmente efficace perché richiede mercato di adattarsi alla burocrazia e non viceversa? Non potrebbe valere la pena estendere l’opportunità creare reti tra imprese con oggetto sociale complementare per dare un servizio effettivamente a 360°?

Un altro limite endogeno è poi riscontrabile nel fatto che, a differenza di altre forme contrattuali (quali ad esempio la società consortile), il contratto di rete prevede la conservazione dell’individualità delle società contraenti, il che pone l’attenzione sul loro coordinamento e sulla necessità di un regolamento chiaro, che disciplini recessi, dissensi, controversie, nonché standard qualitativi ecc… il che presuppone un forte organo comune che governi la rete e tuteli gli interessi di tutti, vigilando ed applicando le opportune sanzioni per evitare che il sistema crolli al primo litigio.

Una volta raffreddato l’entusiasmo, la piccola media impresa italiana, normalmente fortemente individualista, saprà vincere la sfida del superamento del “sé” per perseguire un comune obiettivo? Le singole aziende saranno tutte d’accordo che non basta aggregarsi, sottoscrivere protocolli di intesa con amministrazioni, banche, sindacati e associazioni di categoria, o che non basta ricevere a finanziamenti pubblici o privati, ma che è necessario contestualmente ripensare la propria organizzazione? Saprà rivoluzionare comunque la gestione interna diventando più snella e reattiva per adeguarsi al nuovo mercato?

Un altro tema è la trasmissione e protezione del know-how e degli standard qualitativi delle singole aziende, poiché la frammentazione societaria ne accresce i rischi di dispersione e rischia di aumentare i costi di controllo. Quindi, come avverrà l’integrazione processuale tra tutti gli attori della filiera? Come saranno determinati e verificati gli standard qualitativi? Come saranno disciplinate le non conformità agli standard? Chi farà rispettare le regole, visto il contratto di rete definisce regole dispositive e quindi derogabili?

Alla complessità espressa sopra, si aggiungono poi grandi interrogativi riguardo a se e come gli attori esterni quali ceto creditorio, sindacati, istituzioni sapranno supportare le reti di imprese. Per queste entità sarà forse più facile accedere al credito bancario? I sindacati chiuderanno un occhio se non aumenteranno o non si conserveranno i livelli occupazionali auspicati? Le tempistiche, le modalità e le procedure di accesso a finanziamenti pubblici diventeranno meno farraginose e più rispondenti alle esigenze delle aziende con il fiato del mercato sul collo? Saranno poste in essere iniziative di alleggerimento del carico fiscale per le reti di imprese?

Infine, bisognerebbe studiare bene la fattispecie contrattuale proposta e considerare i vantaggi e svantaggi rispetto a strutture societarie simili quali ad esempio un consorzio, una società consortile, una holding o rispetto ancora ad una semplice joint venture, per decidere se anche la forma contrattuale in sé possa costituire un fattore critico di successo.

Sarebbe bello allora ritrovarsi tra un anno per farcelo raccontare da chi l’ha sperimentato….
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